(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 15 luglio 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019; Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Considerato quanto segue: 1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2019, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge regionale n. 22/2015, e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 e alla legge regionale n. 10/2010) e dall'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della legge regionale n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualita' dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali numeri 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze gia' esercitate dalle province in materia di controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate; 2. E' opportuno prevedere che la regione supporti le province e la citta' metropolitana di Firenze, competenti alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, per un tempo congruo al fine di consentire agli enti locali di riorganizzare i propri uffici per lo svolgimento delle funzioni, mediante la previsione dell'utilizzo, a richiesta e a titolo gratuito, della struttura regionale competente in materia ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di attivita' istruttorie; 3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019. Inserimento dell'art. 44-bis della legge regionale n. 22/2015. 1. Dopo l'art. 44 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Citta' metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019). - 1. Al fine di consentire alle province e alla Citta' metropolitana di Firenze di provvedere all'autonomo svolgimento delle iscrizioni e delle verifiche di cui all'art. 215, comma 3, e all'art. 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, le province e la citta' metropolitana di Firenze possono richiedere che la struttura regionale competente in materia di ambiente individuata dalla Giunta regionale svolga, in via transitoria e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020, attivita' istruttorie in loro favore e a titolo gratuito. 2. La struttura regionale svolge l'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta nel caso in cui debba essere effettuata la visita preventiva di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ed entro tale termine la trasmette all'ufficio dell'ente locale competente allo svolgimento delle attivita' o all'adozione degli atti a rilevanza esterna. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 1 e 2. Nel caso in cui sia richiesto l'avvalimento di cui al comma 1, la struttura regionale competente, quando deve rilasciare un'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), che comprende le comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede anche agli adempimenti di competenza dell'ente locale, secondo le modalita' definite con la deliberazione della Giunta regionale.».