(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 34 del 15 luglio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z),  e  il  titolo  VI  dello
Statuto; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019; 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
Considerato quanto segue: 
  1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 129/2019, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  1,  lettera  d),
numero 1, della legge regionale n. 22/2015, e dell'art. 5,  comma  1,
lettere e) e p), della legge regionale 18 maggio 1998, n.  25  (Norme
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei  siti  inquinati),  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 28  ottobre  2014,
n. 61 (Norme per  la  programmazione  e  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative in materia di gestione  dei  rifiuti.  Modifiche  alla
legge regionale n. 25/1998 e  alla  legge  regionale  n.  10/2010)  e
dall'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n.  15  (Riordino
delle funzioni amministrative in  materia  ambientale  in  attuazione
della legge regionale n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela  della
qualita'  dell'aria,  inquinamento  acustico.  Modifiche  alle  leggi
regionali numeri 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015),  nella
parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana  le  competenze  gia'
esercitate dalle province in materia di controllo periodico su  tutte
le attivita' di gestione,  di  intermediazione  e  di  commercio  dei
rifiuti e accertamento delle relative violazioni,  e  di  verifica  e
controllo dei requisiti previsti per l'applicazione  delle  procedure
semplificate; 
  2. E' opportuno prevedere che la regione supporti le province e  la
citta' metropolitana  di  Firenze,  competenti  alla  verifica  e  al
controllo dei requisiti previsti per l'applicazione  delle  procedure
semplificate, per un tempo congruo al fine di  consentire  agli  enti
locali di riorganizzare i propri  uffici  per  lo  svolgimento  delle
funzioni, mediante la  previsione  dell'utilizzo,  a  richiesta  e  a
titolo gratuito, della  struttura  regionale  competente  in  materia
ambientale, individuata dalla Giunta regionale, per lo svolgimento di
attivita' istruttorie; 
  3. Al fine di consentire una rapida  attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per lo svolgimento  di  funzioni  oggetto  della
  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  129/2019.   Inserimento
  dell'art. 44-bis della legge regionale n. 22/2015. 
 
  1. Dopo l'art. 44  della  legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali numeri 32/2002, 67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  44-bis  (Supporto  allo  svolgimento   delle   funzioni   di
competenza delle province e della Citta'  metropolitana  di  Firenze,
oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019). - 1.  Al
fine di consentire alle  province  e  alla  Citta'  metropolitana  di
Firenze di provvedere all'autonomo  svolgimento  delle  iscrizioni  e
delle verifiche di cui all'art. 215, comma 3, e all'art.  216,  comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia
ambientale),  oggetto  della  sentenza  della  Corte   costituzionale
129/2019, le province e la citta' metropolitana  di  Firenze  possono
richiedere che  la  struttura  regionale  competente  in  materia  di
ambiente  individuata  dalla  Giunta   regionale   svolga,   in   via
transitoria e  comunque  non  oltre  la  data  del  30  giugno  2020,
attivita' istruttorie in loro favore e a titolo gratuito. 
  2. La struttura regionale svolge l'istruttoria entro trenta  giorni
dal ricevimento della richiesta, ovvero entro  cinquanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta nel caso in cui debba  essere  effettuata
la visita preventiva di  cui  all'art.  216,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  ed  entro  tale  termine   la   trasmette
all'ufficio  dell'ente  locale  competente  allo  svolgimento   delle
attivita' o all'adozione degli atti a rilevanza esterna. 
  3. Con deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione dei commi 1 e 2. 
  Nel caso in cui sia richiesto l'avvalimento di cui al comma  1,  la
struttura    regionale    competente,    quando    deve    rilasciare
un'autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  marzo  2013,  n.  59
(Regolamento  recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35),  che  comprende  le
comunicazioni di cui agli articoli 215 o 216 del decreto  legislativo
n. 152/2006, provvede anche agli adempimenti di competenza  dell'ente
locale, secondo le modalita'  definite  con  la  deliberazione  della
Giunta regionale.».